NUOVA DISCIPLINA PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE NELLE SRL


Pubblicato il: 25/03/2019


Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha ampliato le ipotesi in cui nelle S.r.l. è previsto l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, la cui disciplina è contenuta nell'art. 2477, Codice civile.

I nuovi commi 3 e 4 dispongono che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità. 

La disposizione  previgente richiedeva la nomina dell'organo di controllo in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei tre limiti previsti. 

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma, ai sensi del comma 4, cessa, inoltre, quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Le modifiche introdotte entrano in vigore il 16 marzo 2019. Le S.r.l. e le società cooperative costituite a tale data,  quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 2 e 3, art. 2477, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui ai predetti commi entro nove mesi dalla predetta data, ossia entro il 16 dicembre 2019. 

Quindi fino alla scadenza del termine, rimangono valide le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto anche se non sono conformi alle nuove previsioni.