Onlus e Riforma del terzo settore


Pubblicato il: 03/12/2018


La riforma del terzo settore (L 106/2016), attuata con l'emanazione del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), e con il decreto sull'impresa sociale (D.Lsg. 112/2017) segnerà una svolta nella disciplina degli eventi che mediante lo svolgimento di "Attività di interesse generale" perseguono "Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale". Questi enti saranno chiamati a compiere scelte strategiche fondamentali per il loro futuro. Il discorso vale in particolare per le Onlus che, ad oggi, risultano essere le più previlegiate fiscalmente, in quanto è prevista la loro abrogazione dall'art. 104, c. 2 del D.Lsg. 117/2017, nel momento in cui entrerà in vigore il RUNTS.

A questo punto le alternative possibili sono le seguenti:

  1. Iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), in qualità di enti del Terzo settore (ETS) dopo avere verificato  che ne sussistono i requisiti oggettivi (CTS, art. 4, c. 1) e oggettivi (art. 5, CTS) per tale iscrizione;
  2. Assumere la qualifica di impresa sociale allorchè l'attività principale di interesse generale sia esercitato in forma di impresa

Uno dei nodi fondamentali da sciogliere ai fini di fare una scelta (possesso dei requisiti sia soggettivi che oggettivi) consapevole  sia in termini di legittimità, che di convenienza, è sicuramente l'aspetto fiscale.

Il discorso vale in modo particolare per gli enti del Terzo settore (ETS), dal momento che, per le imprese sociali, l'art. 18 del D.Lgs 112/2017 prevede la completa detassazione degli utili rinviati a riserva indivisibile (come già avviene per le cooperative sociali). Problema più complesso si ha per gli ETS, sia per quanto riguarda la natura delle attività (art. 79, c. 2), sia per quanto riguarda la natura dell'ente (commerciale o non commerciale)  (art. 79, c. 5).

E' prevista la decommercializzazione (=detassazione) delle attività di interesse generale a condizione che esse siano svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. Come si vede, si tratta di una condizione destinata a mettere in serie difficoltà gli enti che gestiscono attività economiche rilevanti (si pensi a case di riposo, scuole, ecc.) in cui l'equilibrio economico è condizione necessaria per la stessa sopravvivenza dell'ente.